Legge sui servizi finanziari (LSerFi) – Informazioni per i clienti

Informazioni per i clienti relative alla Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

1. Scopo e oggetto della LSerFi

La LSerFi e l'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.

Esse hanno lo scopo di proteggere gli investitori e gli altri clienti dei fornitori di servizi finanziari, di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte dei fornitori di servizi finanziari e di contribuire in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

2. Informazioni sulla Banca in quanto fornitore di servizi finanziari

Indirizzo della Banca: Rue Merle d'Aubigné 16, 1207 Ginevra

Telefono: +41 58 225 50 00

La Banca dispone di un'autorizzazione bancaria rilasciata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA») (https://www.finma.ch/it/) ed è sottoposta alla vigilanza di tale Autorità.

3. Segmentazione della clientela

Al fine di determinare il livello di protezione adeguato, la LSerFi impone alla Banca di classificare gli investitori in tre categorie principali, ossia:

  • «clienti privati»;
  • «clienti professionali»;
  • «clienti istituzionali».

La categoria dei clienti privati è quella che assicura il livello di protezione più elevato. La LSerFi impone infatti alla Banca di fornire ai clienti di tale categoria informazioni dettagliate prima della fornitura di un servizio finanziario.

La LSerFi consente tuttavia a un cliente privato, se sono soddisfatti determinati criteri, di cambiare categoria e di optare per iscritto per la categoria dei clienti professionali.

Un cliente privato facoltoso può chiedere di essere trattato come cliente professionale nei seguenti casi:

Il Cliente:

  • dispone di un patrimonio di almeno 500'000.00 CHF e
  • in virtù della sua formazione personale e della sua esperienza professionale o di un'esperienza comparabile nel settore finanziario, dispone delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti.

Oppure

  • dispone di un patrimonio di almeno 2 milioni di CHF, esclusi valori patrimoniali quali beni immobiliari, pretese nei confronti delle assicurazioni sociali o averi della previdenza professionale.

Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la LSerFi, il fornitore di servizi finanziari deve indicare ai clienti che sono tenuti a informarlo di qualsiasi cambiamento; in tal caso, il fornitore deve verificare se i clienti possono ancora essere considerati clienti professionali.

Inoltre, determinati clienti possono chiedere di essere trattati come clienti istituzionali. I clienti professionali che non sono clienti istituzionali possono effettuare un opting-in, ossia chiedere di essere trattati come clienti privati. Infine, i clienti istituzionali possono chiedere di essere trattati come clienti professionali (art. 5 cpv. 5 e 6 LSerFi).

4. Tipi di servizi finanziari offerti

  1. Il Cliente impartisce ordini di acquisto o di alienazione di strumenti finanziari al proprio consulente, tramite la piattaforma di E-Banking o mediante un altro mezzo di comunicazione. Tali operazioni di borsa effettuate tramite la piattaforma di E-Banking o le transazioni eseguite senza consulenza sono considerate «Execution Only». Le operazioni di tipo «Execution Only» non sono soggette a una verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dell'operazione. Nell'ambito delle operazioni di tipo «Execution Only», la Banca non fornisce alcuna consulenza al Cliente, che ne sopporta da solo ed esclusivamente tutti i rischi. Quando la Banca si limita a eseguire transazioni di tipo «Execution Only», deve garantire un'esecuzione ottimale degli ordini in termini di costi, rapidità e qualità.
  2. La Banca svolge un'attività di gestione patrimoniale. A tale titolo, effettua una verifica dell'adeguatezza del servizio finanziario fornito sulla base della situazione finanziaria (ossia l'origine e l'importo dei redditi regolari, il patrimonio nonché gli impegni finanziari attuali e futuri) e degli obiettivi d'investimento (ossia l'orizzonte temporale e lo scopo dell'investimento, la capacità di rischio e la propensione al rischio nonché eventuali restrizioni d'investimento) del Cliente, nonché una verifica dell'appropriatezza del servizio finanziario fornito sulla base delle conoscenze e dell'esperienza del Cliente.
  3. Nell'ambito delle proprie attività, la Banca accompagna il Cliente, su sua specifica richiesta, nelle sue decisioni d'investimento fornendogli un elenco di raccomandazioni d'investimento per singoli prodotti d'investimento (come ad es. azioni e obbligazioni di prima qualità) che corrispondono alla strategia d'investimento da lui scelta. La Banca può inoltre fornire al Cliente, su sua richiesta, materiale informativo supplementare. Spetta quindi al Cliente ottenere il servizio desiderato e decidere di seguirlo. Una volta presa tale decisione d'investimento, il Cliente riconosce che la Banca non è tenuta a sorvegliare i suoi investimenti né a segnalargli eventuali rischi o un'evoluzione negativa. Se il Cliente sceglie un investimento che comporta un rischio maggiore rispetto alla strategia d'investimento da lui inizialmente scelta in conformità con il Profilo di rischio, prende atto e accetta che potrà subire perdite superiori alla sua capacità di rischio e alla sua tolleranza al rischio. Inoltre, se il Cliente sceglie una strategia d'investimento che comporta un rischio minore rispetto alla strategia d'investimento da lui inizialmente scelta, prende atto e accetta che probabilmente non raggiungerà i suoi obiettivi d'investimento e i rendimenti attesi.

Principali diritti e obblighi dei Clienti

  • Il Cliente è tenuto a pagare le spese convenute.
  • Il Cliente ha il diritto di esigere che la Banca esegua i suoi ordini conformemente ai principi della buona fede, della parità di trattamento e dell'esecuzione alle migliori condizioni possibili in termini di costi, rapidità e qualità.
  • I diritti e gli obblighi sopra menzionati non sono esaustivi.
  • Nell'ambito delle operazioni di tipo «Execution Only», la Banca non è tenuta a sorvegliare la performance degli investimenti del Cliente né a segnalargli eventuali rischi o un'evoluzione negativa dei corsi.
  • In caso di controversia con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman delle banche svizzere dopo aver contattato la Banca e prima di qualsiasi azione giudiziaria. L'Ombudsman esaminerà, gratuitamente o a costi contenuti, qualsiasi reclamo che il Cliente potrebbe avere nei confronti della Banca. L'Ombudsman può elaborare una valutazione neutrale della controversia e comunicarla alle parti.

5. Informazioni sui rischi

La Banca informa i propri clienti sui rischi connessi agli strumenti finanziari. L'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri è messo a disposizione dal consulente al momento della fornitura del servizio in questione, nonché in qualsiasi momento su richiesta. Queste informazioni sono disponibili anche sul sito internet dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.

6. Informazioni sulle spese

Nell'ambito dei servizi finanziari proposti dalla Banca, ai Clienti vengono fatturate delle spese. Queste sono illustrate nel dettaglio nel tariffario della Banca.

Su richiesta, questo documento può essere ottenuto presso il vostro consulente dedicato.

7. Informazioni sulle prestazioni e sulle retrocessioni ricevute da terzi

Il Cliente accetta che la Banca possa ricevere, direttamente o indirettamente, pagamenti o altre prestazioni da parte di terzi (in particolare sotto forma di commissioni, indennità di distribuzione o altri compensi), nonché eventuali retrocessioni, nell'ambito dell'acquisto, della detenzione o della vendita di investimenti dei Clienti (di seguito «prestazioni di terzi»).

I Clienti accettano che tali prestazioni di terzi siano considerate dalla Banca come una remunerazione aggiuntiva rispetto alla remunerazione convenuta con i Clienti. Le fasce di valore delle prestazioni di terzi ricevute dalla Banca sono definite nell'opuscolo «Onorari e spese di transazione». Su richiesta dei Clienti, la Banca li informa in merito a tutte le prestazioni o altre remunerazioni ricevute da terzi che possono essere attribuite in modo univoco, con un dispendio ragionevole, alla singola relazione con il Cliente. La richiesta dei Clienti deve essere formulata entro un anno dalla ricezione della prestazione in questione da parte della Banca; in caso contrario, sarà considerata tardiva.

In generale, la Banca si impegna, adottando misure appropriate, in particolare di natura organizzativa, a evitare i conflitti d'interesse tra sé stessa e i propri Clienti o tra i propri collaboratori e i Clienti oppure, qualora un conflitto d'interesse non possa essere evitato, a impedire qualsiasi svantaggio per i propri Clienti che potrebbe derivarne.